In pratica:
- il passaggio di rapporto da non esclusivo ad esclusivo (e viceversa) si può chiedere entro il 30 novembre di ogni anno all’ufficio Risorse Umane
- l’effetto del passaggio decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo. Esempio: se chiedo il passaggio entro il 30 novembre 2023, accolta la richiesta tramite delibera, il rapporto esclusivo inizierà dal 1 gennaio 2024
- il rapporto esclusivo prevede l’introduzione in busta paga dell’indennità di esclusività (Art. 89), la retribuzione di posizione fissa (a rapporto non esclusivo decurtazione pari al 55% ex Art. 91 co. 11), la retribuzione di posizione variabile, la spettanza della retribuzione di risultato, la possibilità di svolgere attività libero professionale in regime intramuraria
L’art. 15 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa) del CCNL 2016-2018 recita:
1. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione e comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
a) non preclusione al mantenimento dell’incarico in essere o al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura;
b) spettanza della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 91, comma 11, (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti.
c) non spettanza della retribuzione di risultato;
d) inibizione dell’attività libero – professionale intramuraria;
e) cessazione di corresponsione dell’indennità di esclusività che – dalla stessa data – costituisce risparmio aziendale;
2. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione. Tale passaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato.
Nel primo anno dal rientro essa è determinata a consuntivo. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applicano le disposizioni del presente CCNL in materia.
3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare è quello previsto dall’ art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti.
4. Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l’art. 13 del CCNL del 3.11.2005 area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti già di II livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo è fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, commi 3 e 6, del CCNL dell’8.6.2000 I biennio economico dell’Area IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).
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