Nel complesso mondo della dirigenza sanitaria, gli incarichi ricoprono un ruolo fondamentale. Oltre alla direzione di strutture complesse, esistono diverse tipologie di incarichi che comportano responsabilità e funzioni specifiche. Questo articolo si propone di fare chiarezza sull’affidamento e la revoca di tali incarichi, con un focus particolare sui riferimenti normativi.

Normativa di riferimento

La disciplina principale in materia è contenuta nell’articolo 23 del CCNL del 19-21 per la dirigenza del settore sanitario, che detta criteri e procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa.

Tipologie di incarichi

L’articolo 22 del CCNL individua diverse tipologie di incarichi, tra cui:

  • Struttura semplice dipartimentale: articolazione interna ad un dipartimento, con funzioni di supporto e coordinamento;
  • Struttura semplice a valenza dipartimentale: unità operativa con autonomia gestionale e responsabilità limitata ad un ambito specifico;
  • Incarico professionale: attribuito a dirigenti con elevata specializzazione, per lo svolgimento di attività specifiche;
  • Incarico di alta professionalità: richiede competenze di particolare rilievo e comporta lo svolgimento di attività di alta specializzazione.

Criteri di affidamento

L’affidamento degli incarichi avviene tramite avviso di selezione interna, nel rispetto dei principi di trasparenza e meritocrazia (art. 23, comma 9, CCNL 19-21). La selezione è effettuata tenendo conto di diversi fattori, tra cui:

  • Valutazioni del Collegio Tecnico: giudizio sulle competenze e l’esperienza del dirigente;
  • Curriculum formativo e professionale: analisi del percorso di studi, delle esperienze lavorative e delle competenze acquisite;
  • Attitudini e capacità professionali: valutazione delle competenze specialistiche e dell’esperienza maturata;
  • Risultati conseguiti: considerazione degli obiettivi raggiunti e della performance individuale;
  • Rotazione: criterio che favorisce il ricambio e l’acquisizione di nuove esperienze.

Durata e rinnovo

Gli incarichi hanno durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 7, con la possibilità di rinnovo previa valutazione positiva (art. 23, comma 4 e 8, CCNL 19-21).

Revoca dell’incarico

La revoca può avvenire per diverse ragioni, tra cui:

  • Motivi disciplinari: violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro (art. 15 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992);
  • Valutazione negativa: giudizio negativo sulla performance del dirigente;
  • Venir meno dei requisiti: perdita dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico.

Contratto individuale di incarico

L’affidamento dell’incarico si formalizza con la sottoscrizione di un contratto individuale, che definisce gli obiettivi, la durata, la retribuzione e gli altri aspetti connessi all’incarico (art. 23, comma 12, CCNL 19-21).

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