L’art. 17 del CCNL 2016-2018 prevede:

1. Il dirigente può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 18 ore retribuite nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.

2. Le assenze orarie retribuite del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruite, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 24, comma 7, (Orario di lavoro dei dirigenti);
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare delle assenze
giornaliere previste dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

3. Il trattamento economico delle assenze orarie del presente articolo è pari all’intera
retribuzione esclusi gli emolumenti che richiedono lo svolgimento della prestazione
lavorativa.

4. In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto si procede al
riproporzionamento delle ore di assenza di cui al comma 1.

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