Sì, il Dirigente Psicologo del Servizio Sanitario Nazionale può effettuare il passaggio da rapporto esclusivo a non esclusivo e viceversa.
Il passaggio da rapporto esclusivo a non esclusivo può essere richiesto dal Dirigente Psicologo entro il 30 novembre di ciascun anno. In questo caso, il Dirigente Psicologo potrà svolgere attività lavorative di qualsiasi natura presso altri enti pubblici o privati, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo può essere richiesto dal dirigente medico entro il 30 novembre di ciascun anno. In questo caso, il Dirigente Pedico non potrà svolgere attività lavorative di qualsiasi natura presso altri enti pubblici o privati, salvo diversa disposizione di legge o contratto collettivo.
In entrambi i casi, il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione.
Di seguito, si riportano alcuni aspetti salienti degli effetti del passaggio:
In caso di passaggio da rapporto esclusivo a rapporto non esclusivo, il Dirigente Pedico cessa di percepire l’indennità di esclusività.
In caso di passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo, il Dirigente Pedico ha diritto a percepire l’indennità di esclusività dal 1° gennaio dell’anno successivo all’opzione, nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo.
Si faccia riferimento principalmente agli artt. 14 e 15 del CCNNL.
Art. 14
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti della presente area negoziale come definiti all’art. 1, comma 1 (Campo di applicazione), ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL del 17.10.2008 (Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell’Area III, può essere esclusivo o non esclusivo.
2. I dirigenti del comma 1, con l’eccezione ivi prevista, possono optare per il passaggio da un tipo di rapporto all’altro entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 15 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa).
3. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
4. Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le Aziende o Enti, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare.
5. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio che compete per ciascun tipo di rapporto è quello previsto dal presente CCNL il quale prevede anche le modalità di calcolo della misura dell’indennità di esclusività spettante ai dirigenti che optano per il rapporto di lavoro di tipo esclusivo.
Art. 15
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione e comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
a) non preclusione al mantenimento dell’incarico in essere o al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura;
b)spettanza della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 91, comma 11, (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti.
c) non spettanza della retribuzione di risultato;
d) inibizione dell’attività libero – professionale intramuraria;
e) cessazione di corresponsione dell’indennità di esclusività che – dalla stessa data – costituisce risparmio aziendale;
2. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione. Tale passaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa è determinata a consuntivo. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applicano le disposizioni del presente CCNL in materia.
3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare è quello previsto dall’ art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti.
4. Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l’art. 13 del CCNL del 3.11.2005 area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti già di II livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo è fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, commi 3 e 6, del CCNL dell’8.6.2000 I biennio economico dell’Area IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).
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