La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 introduce un’importante novità per i professionisti sanitari che ricoprono cariche elettive all’interno degli Ordini professionali. L’articolo 34, intitolato “Permessi non retribuiti”, prevede la possibilità per i vertici degli Ordini e delle Federazioni nazionali di usufruire di permessi non retribuiti per partecipare ad attività istituzionali:

Art. 34
Permessi non retribuiti
1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all’espletamento del relativo mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

Chi può beneficiare di questi permessi?

I permessi sono rivolti ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, come definiti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Condizione essenziale è che questi professionisti siano dipendenti di aziende o enti del Servizio sanitario nazionale.

Quanti permessi si possono richiedere?

La legge prevede un limite massimo di otto ore lavorative mensili di permesso non retribuito.

Come si richiedono i permessi?

La procedura per la richiesta dei permessi è semplice:

  • Richiesta scritta e motivata: il dipendente deve presentare una richiesta scritta all’amministrazione di appartenenza, specificando le motivazioni per cui necessita del permesso.
  • Anticipo di tre giorni: la richiesta va presentata con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data in cui si intende usufruire del permesso.
  • Eccezioni per urgenza: sono previste eccezioni per casi di comprovata urgenza, per i quali non è necessario rispettare il termine di preavviso di tre giorni.

Il CCNL 19-21 cosa dice a riguardo?

L’Art. 27 comma 9 prevede:

19. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.

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