Eh sì, non vi è solo il Giudice che può disporre ai Servizi sanitari (e sociali) di compiere accertamenti sul nucleo familiare nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.
Nel caso del Giudice l’articolo di riferimento è il 473-bis.27 c.p.c.

Nel caso del Pubblico Ministero è l’Art. 473-bis.3 c.p.c.:

Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Ciò che prima era prassi, in seguito alla riforma Cartabia, diventa legge.

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