Il Dirigente Psicologo può svolgere l’incarico di consulente tecnico d’ufficio senza autorizzazione

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU) non rientra tra le limitazioni agli incarichi extra istituzionali del personale dirigente pubblico. Pertanto, un Dirigente Psicologo di un’azienda ospedaliera, iscritto all’albo dei CTU, non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell’azienda per svolgere tale incarico.

La sentenza del Consiglio di Stato, n. 3513 del 17 luglio 2017, si basa sull’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi del personale pubblico. Questo articolo, ai commi 7, 8 e 9, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono assumere senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che gli “incarichi” di cui parla la norma sono di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica. In particolare, i primi sono conferiti da soggetti pubblici o privati, mentre i secondi sono conferiti dall’autorità giudiziaria. Inoltre, gli incarichi di consulenza tecnica non sono contratti di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma funzioni pubbliche che si adempie a fini di giustizia.

La sentenza del Consiglio di Stato ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, consente ai Dirigenti Psicologi di svolgere l’incarico di CTU senza dover chiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza. In secondo luogo, contribuisce a garantire l’imparzialità del processo civile, assicurando che i CTU siano liberi da condizionamenti e pressioni esterne.

I punti chiave della sentenza

– L’incarico di consulente tecnico d’ufficio non rientra tra le limitazioni agli incarichi extra istituzionali del personale dirigente pubblico.
– Gli “incarichi” di cui parla l’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 sono di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica.
– I CTU non sono dipendenti di un soggetto pubblico o privato, ma svolgono una funzione pubblica a fini di giustizia.

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