Mi riferisco all’articolo introdotto dalla recente riforma Cartabia nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli:

Art. 473-bis.27 c.p.c. (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)

Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attivita’ ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attivita’ svolta, nonche’ quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita’ delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorita’ giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Si tratta di un articolo che sostanzialmente permette al Tribunale di disporre accertamenti sanitari ai componenti della famiglia divisa presso il Servizio Sanitario Nazionale, nello specifico presso i Consultori familiari.

L’articolo prevede una serie in incombenze in capo al Servizio Sanitario (non prendo in considerazione i Servizi Sociali) che dovrà effettuare delle valutazioni (di che natura, sanitaria o psicoforense?) secondo le disposizioni del Tribunale indicate nel provvedimento.

E’ pacifico ritenere che la procedura indicata “ricorda” quella di una CTU – Consulenza Tecnica d’Ufficio – ma non si tratta di CTU.

Infatti:
– il Dirigente Psicologo del Consultorio non presta giuramento in qualità di CTU
– non ha accesso al fascicolo telematico (PCT)
– non conosce necessariamente i nominativi degli Avvocati delle parti
– non è vincolato ai termini dell’art. 195 c.p.c.
– non emette istanza di liquidazione

Nonostante ciò, troviamo casi in cui gli Avvocati nominano (come?) propri CTP – Consulenti Tecnici di Parte – per assistere (rectius “per pretendere di assistere”) alle “operazioni peritali” presso il Consultorio.

Tuttavia:
– non vi è alcuna operazione peritale perché non si tratta di CTU
– i CTP possono essere nominati solo in presenza di un CTU ex artt. 191 e 201 c.p.c. per cui, inutile insistere, non vi è alcun CTP nei casi previsti dall’Art. 473-bis.27 c.p.c.
– il Dirigente Psicologo del Consultorio non è un CTU
– il Dirigente Psicologo del Consultorio non è tenuto a rispettare alcun principio del contraddittorio se non nei termini previsti dall’Art. 473-bis.27 c.p.c.
– il Dirigente Psicologo è vincolato al segreto professionale per cui non può interloquire nemmeno con gli Avvocati dei genitori figuriamoci con altri soggetti, ad esempio asseriti CTP.
– il Dirigente Psicologo è tenuto ad acquisire il consenso informato sanitario dei genitori per cui non può effettuare alcun trattamento sanitario (di questo si tratta) senza un valido e libero consenso informato dei genitori. Questo è un punto di snodo e dolente che tratteremo a breve e in modo più dettagliato e approfondito.

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