Agosto, periodo di ferie.
Il Responsabile del Servizio «con incarico di direzione di struttura complessa, di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice» è in ferie.
Sono un Dirigente Psicologo con meno di 5 anni di servizio, posso sostituirlo?
La risposta è no ed è contenuta nell’Art. 25 comma 2 del CCNL 19-21:
2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice, la sostituzione può essere affidata compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all’articolo 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura interessata indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 22 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d) [n.d.r. sarebbero i Dirigenti Psicologi con meno di 5 anni di servizio], con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 22 (Tipologie d’incarico). Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto è riconosciuta l’indennità di cui al comma 5 anche per i primi due mesi.
6. La sostituzione è affidata con provvedimento motivato del Direttore Generale o di un suo delegato.
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