In alcuni Centri di Salute Mentale si accede tramite ricetta medica, cioè un medico (soprattutto il MMG) prescrivere un’impegnativa rossa o dematerializzata inserendo prestazione e relativo codice. Nello specifico, vediamo quelle più diffuse:
94.09 (94.09.M) COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO
94.3 (94.3.M) PSICOTERAPIA INDIVIDUALE
94.42 (94.42.M) PSICOTERAPIA FAMILIARE
94.44 (94.44.M) PSICOTERAPIA DI GRUPPO
Procedura:
– il soggetto X vuole effettuare una consulenza insieme al soggetto Y (consulenza di coppia)
– il paziente X si reca del MMG per farsi prescrivere su ricetta dematerializzata o rossa una ricetta per colloquio psicologico clinico (solitamente corrisponde al primo colloquio). Quindi sulla ricetta vi è solo il nominativo del soggetto X
– il soggetto X vidima la ricetta presso il CUP che gli rilascia data e orario della prestazione
– il soggetto X insieme al soggetto Y si recano presso il CSM per effettuare il colloquio psicologico clinico
– il Dirigente Psicologo o lo Psicologo specialista ambulatoriale apre la cartella a nome di chi? A nome di chi si è fatto prescrivere la ricetta: il soggetto X. Tuttavia, la prestazione è di coppia, vi è anche il soggetto Y che magari sarà annotato nella cartella la quale risulterà sempre “intestata” al soggetto X
– il Dirigente Psicologo o lo Psicologo specialista ambulatoriale annota la prestazione su un registro interno ovvero sul sistema informatico SISM (in Calabria per mezzo di questo portale)
– il Dirigente Psicologo o lo Psicologo specialista ambulatoriale spunta la casella “erogato” (prestazione erogata) nell’agenda personale elettronica dell’Azienda Sanitaria
– si decide per una presa in carico e quindi per una “psicoterapia familiare” (di coppia non è previsto)
– il soggetto X chiede al MMG un’altra ricetta medica con prestazione “psicoterapia familiare” (1 o 8 sedute). Si procede con la psicoterapia di coppia (familiare)
Criticità:
– nel SSN risulterà che solo il soggetto X avrà ricevuto la prestazione “colloquio psicologico clinico” e “psicoterapia familiare”, mentre il soggetto Y non risulterà da nessuna parte, ma solo all’interno della cartella cartacea o elettronica del soggetto X
– il soggetto Y si separa dal soggetto X e dopo due anni vuole intraprendere una psicoterapia individuale presso il medesimo CSM o un altro CSM afferente al Dipartimento. Verrà aperta un’altra cartella clinica a nome del soggetto Y, ma senza riuscire a recuperare le informazioni contenute nella cartella del soggetto X
– la maggior parte delle cartelle cliniche (consenso informato e privacy) viene firmata dal solo soggetto “intestatario”. Nel caso di prestazione di coppia, l’altro soggetto dove e cosa firma? Sempre se firma.
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Rilievi importanti tutti questi ai fini istituzionali ,formali e di quantificazione delle prestazioni effettivamente erogate sia nella presidialita ambulatoriale esterna che in quella interna ai servizi strutturati dedicati e di riferimento,nonché per i susseguente rilievi di ordine medico legali e giuridici di settore e.o di materia….e per quelli che inordinano i principi pragmatici e di prassi di azione della continuità storica e clinico terapeutica dei pazienti….utenti del s.s.r.