Il comma 2 dell’Articolo 12 del CCNL 2016-2018 recita:

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Tale disposizione evidenzia che tutte le assenze effettuate dal dirigente nei giorni in cui era dovuta la prestazione comportano necessariamente il prolungamento del periodo di prova. Pertanto sono esclusi dal conteggio del periodo di prova (e quindi ne determinano un prolungamento), le giornate di assenza per malattia, ferie, festività, aspettativa, congedi, permessi, etc.

Il periodo di prova è normato dall’art. 2096 del Codice Civile

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