Articolo aggiornato al 6 novembre 2024

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater – Ordinanza n. 13922/2024

Ecco la vicenda:

la controversia riguarda la richiesta di accesso agli atti da parte di una coppia di genitori, in relazione ai test MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) somministrati loro durante una valutazione psicologica disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma presso il Consultorio ASL Roma. La valutazione era finalizzata a verificare il profilo di personalità e le competenze genitoriali della coppia, nell’ambito di un procedimento riguardante i loro figli minori.

I genitori, dopo aver ricevuto solo i report dei test e non la copia integrale degli stessi, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio per ottenere l’accesso completo alla documentazione, inclusa l’esplicitazione delle 567 domande che compongono il test.

Decisione del TAR:

Il TAR del Lazio, con l’ordinanza in esame, ha accolto il ricorso dei genitori, riconoscendo il loro diritto ad accedere a tutti i dati richiesti. Il Tribunale ha evidenziato che i test MMPI-2 sono stati somministrati nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato a seguito di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, e che i dati raccolti afferiscono alla sfera giuridica soggettiva dei genitori. La conoscenza di tali dati è stata ritenuta indispensabile per la difesa dei genitori nel giudizio pendente innanzi al Tribunale per i minorenni.

Il TAR ha inoltre stabilito che il fatto che la ASL abbia stipulato un contratto con una società privata (Psychometrics s.r.l.) per la somministrazione dei test non può pregiudicare il diritto dei cittadini ad accedere ai documenti che li riguardano.

L’ordinanza del TAR del Lazio ribadisce l’importanza del diritto di accesso agli atti amministrativi, soprattutto quando si tratta di dati sensibili che riguardano la sfera personale dei cittadini. Il Tribunale ha affermato il principio secondo cui i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati non possono limitare i diritti dei cittadini, e ha riconosciuto il diritto dei genitori ad accedere alla documentazione completa dei test MMPI-2, al fine di tutelare i propri interessi nel giudizio pendente innanzi al Tribunale per i minorenni.

Il TAR ordina alla parte ricorrente (i genitori) di introdurre nel giudizio anche la Giunti per il contraddittorio.

Aggiornamento del 6 novembre 2024:

Il 25/10/24 è stata pubblicata la sentenza di questo procedimento. Il TAR respinge il ricorso con questa motivazione:

La Società Giunti titolare del diritto di esclusiva nella diffusione e vendita dei test in questione, quali opere dell’ingegno oggetto della protezione di cui alla L. 633/1941, dell’accordo TRIP’s della WTO del 1994 e del WIPO Copyright Treaty (WTC) di Ginevra del 1996, ha opposto all’ostensione il proprio diritto alla tutela della proprietà intellettuale.

9. Nel caso di specie viene comunque all’evidenza una preliminare peculiarità.

Il test è stato infatti somministrato alla odierna ricorrente dalla psicologa della Asl, quale strumento di valutazione utilizzato dalla professionista a suo supporto per la redazione della diagnosi sulla valutazione della personalità della odierna ricorrente.

La professionista ha svolto tale attività in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 4 aprile 2023 n. 1696/22/VG, riferito ai minori -OMISSIS-, con il quale si disponeva “l’avvio dei genitori alla valutazione del profilo di personalità e delle competenze genitoriali, anche in vista di un intervento di supporto presso il consultorio…”.

La professionista incaricata dalla Asl di svolgere tale valutazione ha dunque ritenuto di avvalersi del supporto del test in questione, somministrandolo ai genitori dei minori nella modalità in presenza, direttamente sul dispositivo (computer) della stessa.

Tale peculiarità esclude che nella fattispecie in questione possano trovare applicazione le norme sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990, tra cui quelle sull’accesso documentale, trattandosi di una valutazione effettuata dalla professionista in esecuzione di un provvedimento giudiziario ed avente rilevanza nell’ambito del giudizio in corso innanzi al Tribunale per i minori.

Va dunque in quella sede contestata la valutazione della psicologa ed eventualmente la validità scientifica del test da questa utilizzato, contestazione rispetto alla quale -per il vero- la conoscenza dei singoli item (peraltro piuttosto banali, se estrapolati dal contesto e dal metodo valutativo applicato) non appare neppure necessaria, dovendosi primariamente porre nel dubbio la validità scientifica del metodo applicato attraverso il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (“MMPI”), quale supporto per i medici nella loro attività di diagnosi.

Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

 

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