Civile Ord. Sez. 6 Num. 30264 Anno 2021
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 27/10/2021

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Nel caso di specie, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “In tema di imposte sui
redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicchè hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, nè assoggettabili ad imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, e del D.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, art. 48, poichè la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6793 del 02/04/2015).”. La sentenza impugnata non si è discostata da tali criteri ed il ricorso va quindi rigettato.

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