Civile Sent. Sez. 5 Num. 2124 Anno 2024
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 22/01/2024
Rimborso spese di accesso alla sede di lavoro: tassazione
La Cassazione cambia orientamento: il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro, situato in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, concorre alla formazione del reddito ed è quindi soggetto a tassazione.
Il caso: un medico ambulatoriale aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sul rimborso spese di viaggio per l’attività svolta in ambulatori fuori dal suo Comune di residenza.
La sentenza: la Cassazione ha respinto la richiesta del medico, affermando che:
- Il rimborso spese di accesso è diverso dalle indennità per le trasferte, previste dall’art. 51, comma 5, del TUIR.
- Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente include il rimborso spese di accesso, non essendo previsto dall’art. 51, comma 5, del TUIR.
- La natura del rimborso non è risarcitoria, ma retributiva, e quindi soggetta a tassazione.
Cambio di orientamento: la Cassazione cambia la sua precedente posizione, che considerava il rimborso spese non reddituale.
Precedenti favorevoli: in alcuni casi precedenti, i medici ambulatoriali erano stati considerati “trasfertisti abituali”, con il rimborso non tassabile.
Differenza: la situazione in esame non è assimilabile a una trasferta comandata, disciplinata dall’Accordo collettivo nazionale di lavoro.
Esclusione dall’esenzione: il rimborso non rientra nell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, del TUIR per i servizi di trasporto collettivo.
In definitiva, il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro è tassabile per i medici ambulatoriali.
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