Civile Sent. Sez. 5 Num. 2124 Anno 2024
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 22/01/2024

Rimborso spese di accesso alla sede di lavoro: tassazione

La Cassazione cambia orientamento: il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro, situato in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, concorre alla formazione del reddito ed è quindi soggetto a tassazione.

Il caso: un medico ambulatoriale aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sul rimborso spese di viaggio per l’attività svolta in ambulatori fuori dal suo Comune di residenza.

La sentenza: la Cassazione ha respinto la richiesta del medico, affermando che:

  • Il rimborso spese di accesso è diverso dalle indennità per le trasferte, previste dall’art. 51, comma 5, del TUIR.
  • Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente include il rimborso spese di accesso, non essendo previsto dall’art. 51, comma 5, del TUIR.
  • La natura del rimborso non è risarcitoria, ma retributiva, e quindi soggetta a tassazione.

Cambio di orientamento: la Cassazione cambia la sua precedente posizione, che considerava il rimborso spese non reddituale.

Precedenti favorevoli: in alcuni casi precedenti, i medici ambulatoriali erano stati considerati “trasfertisti abituali”, con il rimborso non tassabile.

Differenza: la situazione in esame non è assimilabile a una trasferta comandata, disciplinata dall’Accordo collettivo nazionale di lavoro.

Esclusione dall’esenzione: il rimborso non rientra nell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, del TUIR per i servizi di trasporto collettivo.

In definitiva, il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro è tassabile per i medici ambulatoriali.

Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Total Views: 922Daily Views: 2