La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19823 del 18 luglio 2024, ha affrontato il tema della nullità del contratto per incarico professionale conferito a un soggetto che già ricopriva un ruolo con rapporto di lavoro esclusivo presso un’azienda sanitaria locale (ASL).

La controversia riguardava un ingegnere, il quale, durante il suo incarico come direttore generale di un’ASL, aveva accettato un incarico professionale dal Comune di Pescara per la progettazione di lavori cimiteriali. Il Comune, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ingegnere per il pagamento del corrispettivo, aveva sollevato l’eccezione di nullità del contratto, sostenendo la violazione del divieto di cumulo degli incarichi.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la quale aveva dichiarato la nullità del contratto. La Corte ha sottolineato che la posizione di direttore generale di un’ASL, pur essendo regolata da un contratto di diritto privato, comporta un vincolo di esclusività analogo a quello dei dipendenti pubblici. Pertanto, l’assunzione di ulteriori incarichi retribuiti durante lo svolgimento di tale ruolo è vietata.

La sentenza ribadisce l’importanza del principio di esclusività nei rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, volto a garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione stessa. La violazione di tale principio, come nel caso in esame, comporta la nullità assoluta del contratto stipulato in violazione del divieto.

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