L’indennità di vacanza contrattuale (IVC) è un elemento provvisorio della retribuzione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che viene corrisposta in caso di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e fino al suo rinnovo.
L’IVC è erogata dal datore di lavoro, in busta paga, a partire dal mese successivo alla scadenza del CCNL.
Con il rinnovo del CCNL, l’IVC viene sostituita dalla nuova retribuzione prevista dal contratto.
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