Delibera-1800-pubblicata-08_08_2024

Il 27 maggio 2024, l’ULEPE di Cosenza e l’ASP di Cosenza hanno sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa. Questo accordo mira a stabilire una collaborazione operativa per la presa in carico e la gestione congiunta di individui condannati per reati violenti contro le donne e violenza domestica, i cosiddetti reati da “Codice Rosso”.

Obiettivo principale

L’obiettivo centrale di questo Protocollo è fornire un supporto concreto a coloro che sono stati condannati per questi reati e sono sottoposti a misure limitative o privative della libertà personale, anche in forma non detentiva, o sono soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un impegno congiunto per favorire il recupero e il reinserimento sociale di queste persone.

Modalità di collaborazione

Il Protocollo prevede lo sviluppo di modalità di collaborazione condivise tra l’ULEPE e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) dell’ASP di Cosenza. Un aspetto cruciale di questa collaborazione è la creazione di Programmi Terapeutico-Riabilitativi Individualizzati (PTRI) per i soggetti presi in carico.

Durata e validità

Il Protocollo d’Intesa ha una durata quadriennale a partire dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, a condizione che non vi siano state modifiche al quadro normativo di riferimento.

In sintesi

Verrà dato seguito, sostanzialmente, a due specifiche attività di assistenza psicologica:

La prima, Art. 165 c.p. “Obblighi del condannato”

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164.

La seconda, L. 354/75 Art. 13-bis “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.”

1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, ((nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice)), possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

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By Published On: 9 Agosto 2024Categories: Sanità Calabria0 Comments on Protocollo d’Intesa tra ULEPE e ASP CosenzaTags: , Last Updated: 9 Agosto 2024

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