Nel panorama italiano della salute mentale, le professioni di psicologo e medico, pur entrambe cruciali, operano spesso in ambiti contigui. Questa vicinanza può talvolta generare sovrapposizioni e confusione riguardo alle competenze specifiche di ciascun professionista. Tre recenti sentenze del Consiglio di Stato e del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) hanno affrontato questa delicata questione, tracciando linee guida chiare per distinguere le competenze di psicologi e medici. Il sindacato dirigenti psicologi AUPI è stato ed è in prima linea nella difesa di questi risultati, a tutela della professionalità e delle competenze specifiche degli psicologi.

1. La psicologia clinica è prerogativa degli psicologi

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4951/2007 si è pronunciata su un ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi contro un provvedimento ministeriale che includeva la scuola di specializzazione in psicologia clinica tra quelle dell’area medica. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, stabilendo che l’accesso alla specializzazione in psicologia clinica è riservato ai laureati in psicologia. Questa sentenza riafferma che la psicologia clinica, pur potendo interagire con l’ambito medico, rimane una branca specialistica della psicologia, richiedendo una formazione specifica e distinta da quella medica.

2. La direzione di strutture complesse in psicologia clinica spetta agli psicologi

Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1043/2023, ha affrontato il caso di un avviso interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria che riservava ai soli medici, anche specializzati in psichiatria, la possibilità di dirigere la struttura complessa “Psicologia clinica e prevenzione del disagio giovanile”. Il TAR ha annullato l’avviso, sottolineando che la direzione di strutture complesse deve essere affidata a professionisti con competenze specifiche nel settore di competenza della struttura stessa. In questo caso, la psicologia clinica e il disagio giovanile sono ambiti di competenza esclusiva degli psicologi.

3. L’iscrizione a scuole di specializzazione in psicologia clinica è riservata ai laureati in psicologia

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2005 ha riguardato un ricorso contro l’Università di Padova, che aveva aperto la sua scuola di specializzazione in psicologia clinica anche ai laureati in medicina. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, stabilendo che l’accesso a tali scuole è riservato ai laureati in psicologia, in quanto la psicologia clinica è una specializzazione della psicologia e non della medicina.

In sintesi

Queste tre sentenze, sebbene riguardino casi specifici, delineano un quadro giuridico chiaro: la psicologia clinica è una branca specialistica della psicologia, distinta dalla medicina, e richiede una formazione specifica. L’accesso alle scuole di specializzazione in psicologia clinica e la direzione di strutture complesse in questo ambito sono riservati ai laureati in psicologia.

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