L’art. 18 del CCNL 2016-2018 recita:

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all’art. 1, comma 1(Campo di applicazione) sono le seguenti:
I) Incarichi gestionali:

a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell’art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure);
b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

L’incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art. 91, comma 12, (Retribuzione di posizione). L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all’ incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all’ incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.

II) Incarichi professionali:
a) incarico professionale di altissima professionalità: è un’articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell’ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in:

a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all’interno di una struttura
complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l’acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per l’intero dipartimento, all’interno di ambiti specialistici;
a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all’interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l’acquisizione, il consolidamento e la diffusione di
competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell’ambito di specifici settori disciplinari;

b) incarico professionale di alta specializzazione: è un’articolazione funzionale che – nell’ambito di una struttura complessa o semplice – assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e
che rappresenta il riferimento per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell’ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnicospecialistiche. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all’art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell’organismo indipendente di valutazione) e art. 59 comma 2, lett. a), (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico).

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By Published On: 6 Settembre 2023Categories: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro0 Comments on Quali sono le tipologie di incarico?Tags: , Last Updated: 6 Settembre 2023

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